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Art. 617 sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-sexies. (1) Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un  vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle  comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.), il fermo non è consentito. La procedibilità è d’ufficio (50 c.p.p.).

La competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.