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Art. 678. Procedimento di sorveglianza

Art. 678.  Procedimento di sorveglianza. 

1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.

1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.

3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell’udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna.

Articolo così modificato prima dall’art. 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (mediante la sostituzione del co. 1 e l’aggiunta del co. 1-bis) ed infine dall’art. 3, D.L.  26 giugno 2014, n. 92, conv., con modif., dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 (mediante l’aggiunta del co. 3-bis).

La Corte costituzionale:

- con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del co. 1 del presente articolo (nonchè degli artt. 666, co. 3, e 679, co. 1 c.p.p.) nella parte in  cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si  svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di  sorveglianza,  nelle forme dell’udienza pubblica;

- con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, co. 3 e 678, co. 1, c.p.p. nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il  procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica.