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Art. 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

[Art. 332.  Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.  Abrogato.]

Articolo abrogato dall’art. 18 L. 25 giugno 1999, n. 205.