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Art. 172. Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

Art. 172.  Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.  La pena della reclusione si estingue col decorso di un  tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla  esecuzione già iniziata della pena.

Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima  sentenza.

L’estinzione delle pene non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, o di delinquenti abituali, professionali o per  tendenza ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.