Art. 343. Autorizzazione a procedere.
1. Qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell’articolo 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l’autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all’interrogatorio solo se l’interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell’articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l’autorizzazione a procedere o l’autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 (1).
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. L’autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
(1) Il secondo periodo del presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, L. 20 giugno 2003, n. 140.
1 Per l’autorizzazione a procedere in ordine a reati ministeriali v. L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1 e L. 5 giugno 1989, n. 219.
Si veda anche l’art. 96 Cost. come sostituito dall’art. 1 della L. cost. 1/1989.
In tema di immunità, vedi la citata L. 20 giugno 2003, n.140.