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Art. 409. Turbamento di un funerale o servizio funebre

Art. 409.  Turbamento di un funerale o servizio funebre.  Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art.405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

 

Quando si tratta di un funerale civile si applica questa disposizione; quando si tratta di un funerale religioso si applica l’art. 405.

Si procede d’ufficio.

Si rendono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689. Non è consentito procedere all’arresto o al fermo. La competenza è del Tribunale monocratico.