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Art. 581. Forma dell’impugnazione

Art. 581. Forma dell’impugnazione.

1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

    a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;

    b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione; 

    c) delle richieste, anche istruttorie;

    d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 55, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.