Art. 287. Usurpazione di potere politico o di comando militare. Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente,è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo, ed è punito con [la morte] (1) se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.
(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p. è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.
Procedura: si procede dietro autorizzazione del ministro della Giustizia (art. 313). L’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo consentito (380-384 c.p.p.). La competenza è della Corte di Assise.