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Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

                                                                               CAPO II

                                                       DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO

                                                       LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.  Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico  servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso.

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) anche per l’ipotesi prevista dal co. 2 (381 co. 2 c.p.p.); è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito soltanto quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’art. 339 co. 2. In materia di  fermo vd. anche quanto previsto dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.