Art. 729. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria.
1. La violazione delle norme di cui all’art. 696, comma 1, riguardanti l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all’estero comporta l’inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni. (1)
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall’autorità straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
2. Si applica la disposizione dell’art. 191, comma 2. (1)
(1) L’originario comma 1 è stato sostituito dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter dall’art. 13 della L. 5 ottobre 2001, n. 367.