Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente,al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile,la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.