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Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Art. 483.  Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente,al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile,la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.