Art. 384 bis. Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall’estero. I delitti di cui agli articoli 366,367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all’estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana (1).
(1) Articolo inserito dall’art. 17 L. 5 ottobre 2001, n. 367.