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Art. 420 quater. Sospensione del processo per assenza dell’imputato

Art. 420-quater. Sospensione del processo per assenza dell’imputato.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l’imputato non è presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che  l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129, il giudice dispone con  ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente. Si applica l’articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l’articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

L’articolo - inserito dall’art. 19, L. 16 dicembre 1999, n. 479 che, con gli artt. da 420 a 420 quinquies, aveva sostituito l’originario art. 420 - è stato poi così sostituito dall’art. 9, L. 28  aprile 2014, n. 67.

Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014 cit. vedi nota sub art. 420 bis.