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Art. 653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

Art. 653. Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] nel giudizio disciplinare.  (1)

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso (1).

1 bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (2).

(1) La rubrica e il comma 1 sono stati così modificati dall’art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97.

(2) Comma  inserito dall’art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97.