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Art. 82. Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate

Art. 82. (1)  Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. 

1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.

3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell’articolo 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall’articolo 83.

(1) Articolo così modificato dall’art. 211 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.