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Art. 331. Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità

Art. 331. Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione (euro 516).

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni (euro 3.098).

[Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente] (1).

(1) L’ultimo comma del presente articolo è da considerare abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146 che ha eliminato l’art. 330 c.p.

Si procede di ufficio (50 c.p.p.).

L’arresto in flagranza per il 1° comma non è consentito; è facoltativo per il 2° comma (381 c.p.p.. Il fermo è consentito solo per l’ipotesi del 2° comma (348 c.p.p.). Competenza: comma 1, Tribunale monocratico; comma 2, Tribunale collegiale.