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Art. 423 bis. Incendio boschivo

Art. 423 bis.  (1) Incendio boschivo.  Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danni su aree protette.

Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

(1) Il delitto di «incendio boschivo» è stato introdotto nel codice penale dall’art. 1, co. 1 del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv., con mod., nella L. 6 ottobre 2000, n. 275. La modifica è stata successivamente confermata dall’art. 11 L. 11 novembre 2000, n. 353.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (art. 50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (art. 380 c.p.p.) nell’ipotesi dolosa e facoltativo (art. 381 c.p.p.) in quella colposa; 3) il fermo è consentito nell’ipotesi dolosa (art. 384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.