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Art. 385. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

Art. 385. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze.

1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.