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Art. 646. Appropriazione indebita

Art. 646. Appropriazione indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo, il  possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni (euro 1.032).

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.

 

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.). Ma se ricorre l’aggravante speciale suddetta o l’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 11, si procede d’ufficio (50 c.p.p.) (v.  però, art. 649, comma 2); 2) l’arresto è facoltativo (381 co. 2 lett. l) c.p.p.) e il  fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.