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Art. 660. Esecuzione delle pene pecuniarie

Art. 660. Esecuzione delle pene pecuniarie.

1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell’effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’articolo 133 ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti e ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l’esecuzione è stata differita.

4. Con l’ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

5. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

L’articolo era stato abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia» e le cui norme sono poi state trasfuse nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»). Successivamente, con sentenza 4-18 luglio 2003, n. 212, la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 299 D.Lgs. n. 113/2002 cit., nella parte in cui disponeva l’abrogazione dell’art. 660 c.p.p.