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Art. 386. Procurata evasione

Art. 386.  Procurata evasione.  Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all’ergastolo.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.

La pena è diminuita:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto;

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito per l’ipotesi del comma 2 (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.