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Art. 337 bis. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

Art. 337 bis.  Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto. Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli
operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni (euro 2.582) a lire venti milioni (euro 10.329).

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l’attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.

Articolo inserito dall’art. 4, L. 19 marzo 2001, n. 92.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) ed il fermo non è consentito (384 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale monocratico.