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Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.