Art. 11. Trasferimenti del personale delle sezioni.
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall’amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell’ufficio e al procuratore generale da parte dell’amministrazione.