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Art. 393 bis. Causa di non punibilità

Art. 393 bis. Causa di non punibilità. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338,339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Articolo aggiunto dall’art. 1, co. 9, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modificato (mediante l’introduzione del riferimento all’art. 339-bis) dall’art. 4, , L. 3 luglio 2017, n. 105.