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Art. 72 quater. Distruzione dei campioni biologici

Art. 72 quater. Distruzione dei campioni biologici.

1. All’esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell’articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l’immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.

2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice.

Articolo inserito dall’art. 29, L. 30 giugno 2009, n. 85 (in vigore dal 14 luglio 2009).