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Art. 509. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Art. 509. (1) Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da  un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila (euro 103) e lire un milione (euro 516) (2).

 

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 recante «modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro».

(2) Ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 30 dicembre 1999,n. 507 l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.