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Art. 127. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Art. 127.  Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.  Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II di questo
codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la Giustizia.