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Art. 175. Restituzione nel termine

Art. 175. Restituzione nel termine.

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza  maggiore (1).

2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre  opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato (2) (3).

2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato (4).

3. [La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore  ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.] (5) La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le  indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla  impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i  provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 conv., con modif., dalla L. 22 aprile 2005, n. 60.

(2) Il comma - già sostituito dall’art. 1, D.L. n. 17/2005 cit. - è stato da ultimo così sostituito dall’art.11, L. 28 aprile 2014, n. 67. Per disposizioni transitorie vedi nota sub art. 420 bis.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 4 dicembre 2009 n. 317, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui non consente la  restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza  contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.

(4) Comma inserito dall’art. 1, D.L. n. 17/2005 cit.

(5) Periodo soppresso dall’art. 1, D.L. n. 17/2005 cit.