Art. 369-bis. (1) Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all’avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio (2).
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
d-bis) l’informazione del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali (3);
e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
(1) Articolo inserito dall’art. 19, L. 6 marzo 2001, n. 60.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101.
(3) lettera inserita dall’art. 1, D.Lgs. n. 101/2014 cit.