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Art. 243. Revoca delle sentenze di proscioglimento

Art. 243. Revoca delle sentenze di proscioglimento. 

1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell’articolo 242 comma 1, possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.

2. In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all’estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall’articolo 431 del codice

L’art. 243 è stato così modificato dall’art. 2 D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293.