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Art. 503. Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Art. 503. Serrata e sciopero per fini non contrattuali. Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni (euro 1.032), se si tratta di un datore di lavoro ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire duecentomila (euro 103), se si tratta di lavoratori (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1974, n. 290, ha dichiarato l’ilegittimità dell’art. 503 c.p., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.