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Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Art. 326.  (1) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che violando i  doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 15 L. 26 aprile 1990, n. 86.

Procedura: 1) procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo, per il 1°, 2°, 3° comma seconda ipotesi non sono consentiti. Sono invece consentiti nell’ipotesi prima del 3° comma (380- 384 c.p.p.). La competenza è del Tribunale collegiale.

Si riporta il testo degli articoli 5 e 101, co. 2, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (recante “Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che  modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”):

«Art. 5. Segreto. 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di risoluzione sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio. Nell’esercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati.

3. Sono altresì coperti da segreto d’ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell’attività svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:

a) il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché il personale del Ministero dell’economia e delle finanze;

b) la Consob, la COVIP, l’IVASS e ogni altra pubblica amministrazione o autorità coinvolta nella risoluzione, fermo restando l’articolo 6, commi 1 e 2;

c) i commissari speciali di cui all’articolo 37.

4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e i dati acquisiti nell’ambito di attività svolte in connessione con l’espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:

a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d’Italia in qualità di potenziali acquirenti nell’ambito di una risoluzione, indipendentemente dall’esito del contatto o della sollecitazione, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;

b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d’Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;

c) i componenti degli organi dei soggetti presso cui sono istituiti i fondi di risoluzione e coloro che prestano la loro attività per questi ultimi;

d) un ente-ponte o una società veicolo per la gestione delle attività istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;

e) i sistemi di garanzia dei depositanti, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attività per essi;

f) i sistemi di indennizzo degli investitori, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attività per essi.

5. La Banca d’Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell’esercizio di attività connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.

6. Quando necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:

a) la Banca d’Italia può trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;

b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad essi trasmesse dalla Banca d’Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell’ambito di attività connesse alla risoluzione.

7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.

Art. 101. Disposizioni penali. 1. Omissis.

2. La violazione dell’obbligo di segreto di cui all’articolo 5, commi 4 e 7, è punita a norma dell’articolo 622 del codice penale, ma si procede d’ufficio».