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Art. 313. Procedimento

Art. 313. Procedimento.

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato. Ove non sia stato possibile procedere  all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell’articolo 294.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 299 comma 1 ai fini dell’articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale  dell’imputato nei termini indicati nell’articolo 72.

3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall’articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione.