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Art. 433. Fascicolo del pubblico ministero

Art. 433. Fascicolo del pubblico ministero.

1. Gli atti diversi da quelli previsti dall’articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza.

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte (1).

(1) Le parole «ed in quello del difensore» sono state aggiunte dall’art. 16 L. 7 dicembre 2000, n. 397.