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Art. 270. quinquies.1. Finanziamenti di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater. 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo
utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo inserito dall’art. 4, L. 28 luglio 2016, n. 153.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 co. 2 lett. a) c.p.p.); 3) il fermo è consentito; 4) la competenza è del Tribunale collegiale (33-bis co. 2 c.p.p.) per l’ipotesi prevista dal comma 1; del Tribunale monocratico per l’ipotesi prevista dal co. 2.