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Art. 491 bis. Documenti informatici

Art. 491 bis. Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

L’articolo, aggiunto dall’art. 3 L. 23 dicembre 1993, n. 547, è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.