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Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria senza ritardo riferisce al pubblico ministero per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della  persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di un reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione  previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.

 

Articolo modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

1 L’art. 50 L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha introdotto l’art.107 bis disp. att. c.p.p. a mente del quale «Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili».

2 Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 18, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»):

    «Art. 18. Disposizioni transitorie e finali.

    1 -4. Omissis.
    5. In prima applicazione, i provvedimenti e i  protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad  vitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le  notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.

    6 - 16. Omissis».