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Art. 39. Autenticazione della sottoscrizione di atti
Capo V - Disposizioni relative agli atti

CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI

Art. 39. Autenticazione della sottoscrizione di atti. 

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell’ordine forense o da un consigliere da lui delegato.