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Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a una Autorità  amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la oppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.