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Art. 27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

Art. 27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente. 1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.