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Art. 457. Trasmissione degli atti

Art. 457. Trasmissione degli atti.

1. Decorsi i termini previsti dall’articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’articolo 431, al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 433 comma 2.