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Art. 270. quinquies.2. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Art. 270-quinquies.2. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Articolo inserito dall’art. 4, L. 28 luglio 2016, n. 153.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.