Art. 452 quinquies. Delitti colposi contro l’ambiente. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente
diminuite di un terzo.
Articolo inserito dall’art. 1, L. 22 maggio 2015, n.68 (in vigore dal 29 maggio 2015).