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Art. 344. Richiesta di autorizzazione a procedere

Art. 344. Richiesta di autorizzazione a procedere.

1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. Nei procedimenti di competenza del [pretore] (1), la richiesta deve essere presentata prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria  l’autorizzazione (2).

2. Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l’autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all’assunzione delle prove  richieste dalle parti.

4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere  separatamente contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.

(1) In relazione all’art. 244 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il riferimento al pretore deve essere inteso al tribunale in composizione monocratica a cui sono state trasferite le  relative funzioni.

(2) Il co. 1 è stato così modificato dall’art. 182 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.