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Art. 419. Atti introduttivi

Art. 419. Atti introduttivi.

1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies (1).

2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a  norma dell’articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L’avviso [comunicato al pubblico ministero] contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a  giudizio (2).

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore  speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell’imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

(1) Comma così modificato prima dall’art.2 quinquies D.L. 7 aprile 2000, n. 82 conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144 ed infine dall’art. 9, L. 28 aprile 2014, n. 67.

(2) Le parole «comunicato al pubblico ministero» sono state soppresse dall’art. 13 L. 7 dicembre 2000, n. 397.