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Art. 640 quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 640-quinquies. (1) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il  quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48.

L’arresto e il fermo non sono consentiti; si procede d’ufficio (50 c.p.p.). La competenza è del Tribunale monocratico.

Qualora il reato sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 - riportato in nota al presente Titolo XII - anche ai fini della valutazione dei presupposti dell’arresto in flagranza.