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Art. 292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Art. 292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.  Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello
Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale » s’intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Articolo così sostituito dall’art. 5, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

L’arresto ed il fermo non sono consentiti; la competenza è del Tribunale monocratico.