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Art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale

Art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito se ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’art. 339 co.2; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.