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Art. 495 ter. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali

Art. 495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali. Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui  identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.

Articolo inserito dall’art. 1, co. 1, lett. b-quater, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 co. 2, lett. m-quater) c.p.p.) ed il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.